Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è l’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive (secondo quando previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2012, il Comune di Brunate ha istituito l'Imposta di soggiorno e approvato il Regolamento per la sua applicazione.

Consulta la brochure.

Approfondimenti

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.

  • Alberghi da 1 a 3 stelle, 3,00 € a notte per persona
  • Alberghi da 4 stelle, 4,00 € a notte per persona
  • Alberghi superiori a 4 stelle, 5,00 € a notte per persona
  • B&B e altre strutture ricettive (casa vacanze ecc.), 2,00 € a notte per persona.

Tariffe determinata con Delibera di Giunta Comunale 40 del 07 dicembre 2023.

Le esenzioni previste per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti (art. 5):

  • i minori entro il quattordicesimo anno di età
  • le persone che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche/private.

Pagano l'imposta di soggiorno anche le locazioni ad uso turistico concluse ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

Dal sedicesimo giorno in poi l'imposta non è più dovuta (pagamento solo per i primi quindici giorni).

L’ospite dovrà riversare l’imposta direttamente al gestore della struttura. In caso contrario occorre compilare i seguenti moduli.

I modelli e la documentazione dovranno essere conservati dal gestore ed esibiti in caso di controllo da parte dell’amministrazione.

Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al relativo periodo di permanenza

Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo.

Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età. Sono altresì esentati dal pagamento i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie.

Il pagamento può essere realizzato tramite la piattaforma pagoPA.

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo della dichiarazione. La dichiarazione può essere presentata direttamente al protocollo comunale oppure tramite raccomandata, PEC. Non è considerata valida la dichiarazione presentata tramite posta elettronica non certificata. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui l’imposta da versare sia pari a zero.

Nuova dichiarazione annuale da effettuare entro il 30 giugno

Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. In linea generale, la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Quanto alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Si ricorda infine che i gestori delle strutture ricettive, in quanto incaricati di maneggio di denaro pubblico sono qualificati come agenti contabili e pertanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti. Tra gli obblighi degli agenti contabili è compresa la presentazione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 30 gennaio, del conto della gestione.

In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze nonché in caso di violazioni degli obblighi di riversamento è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000.