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Riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 853/2004 (alimenti di origine animale)

Descrizione

Riconoscimento e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 853/2004 (alimenti di origine animale)

Gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possono operare solo se rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004.

Le imprese che intendono avviare un'attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti di origine animale (stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, del latte, del miele, delle uova, ecc.), prima di iniziare l’attività, devono ottenere il riconoscimento del possesso di tali requisiti che si traduce nell’emissione di un apposito decreto, nell’attribuzione di un codice identificativo univoco (bollo sanitario o marchio sanitario) e nell’inserimento in speciali elenchi dell'Unione Europea.

Approfondimenti

Ogni stabilimento che produce, trasporta, manipola, immagazzina, immette sul mercato, distribuisce, usa o smaltisce sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati deve infatti essere registrato.

La procedura per riconoscere gli stabilimenti è descritta in dettaglio nella Circolare ministeriale 28/03/2011, n. 4/SAN/2001.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello stabilimento, ogni operatore è obbligato a notificare ciascun stabilimento sotto il suo controllo presentando segnalazione certificata di inizio attività.

Requisiti

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 853/2004.

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